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NEWS - DAL 10 GENNAIO PER ACCEDERE AGLI SPOGLIATOI SERVIRA’ IL SUPER GREEN PASS
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DAL 10 GENNAIO PER ACCEDERE AGLI SPOGLIATOI SERVIRA’ IL SUPER GREEN PASS

A partire dal 10 gennaio servirà il green pass rafforzato per accedere
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calcioreggiano.comGenerica - 30/12/2021

Sono state pubblicate le Faq da parte del Dipartimento dello Sport in merito all’introduzione del Super Green Pass in ambito sportivo. Come si legge nella nota governativa, la certificazione verde rafforzata (vaccino o guarigione da Covid) sarà necessaria per poter accedere alle manifestazioni sportive che si svolgono al chiuso e agli spogliatoi, anche se la disciplina sportiva si svolge all’aperto. Basterà invece il dispositivo di protezione individuale per transitare verso gli spazi aperti dell’impianto. I controlli dovranno essere effettuati ad ogni accesso. Ecco le delucidazioni del Governo

Per cosa è richiesta la certificazione verde?

In riferimento alle certificazioni verdi, si rappresenta che fino al 9 gennaio in zona bianca l’accesso a eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5, e l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID – 19, di cui all’art. 9, comma del DL 22 aprile 2021, n. 52 (cd certificazione verde “base”). A partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, l’accesso a eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5, e l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso, nonché agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all’aperto, individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni di controllo.

A chi spetta il controllo sulla validità della certificazione verde?

In riferimento alla materia di controllo delle Certificazioni Verdi, in base all’art. 3, comma 4, del DL 23 luglio 2021, n.105, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 dell’art. 3 del DL 23 luglio 2021, n.105.

È necessario mantenere il tracciamento delle persone che accedono agli impianti?

Come indicato a pagina 9 delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, l’obbligo del tracciamento di tutte le persone che a diverso titolo accedono alle strutture rimane in vigore.

La certificazione verde è richiesta anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale?

Il possesso della certificazione verde è richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede.

Per l’accesso agli spogliatoi, limitatamente alle attività all’aperto, è richiesta la certificazione verde?

Fino al 9 gennaio 2022 l’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “base”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, e nel rispetto di quanto indicato all’interno delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere. A partire dal 10 gennaio 2022 l’accesso agli spogliatoi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità, e nel rispetto delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere indicate nel paragrafo precedente.

La certificazione verde può essere sostituita da un’autodichiarazione?

No, non sono ammesse autocertificazioni o certificazioni diverse da quelle previste dalla normativa.

Qual è la frequenza di richiesta della certificazione verde?

Il controllo sulla validità della Certificazione Verde deve essere effettuato ad ogni accesso.

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